Statuto di Autismando rivisto e modificato a seguito delle novità legislative sul terzo settore introdotte dal 2017, approvato nell'assemblea straordinaria del 06/06/2019 e registrato il 31/07/2019.
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1. Costituzione, sede e durata
È costituita l’Associazione denominata “AUTISMANDO - Associazione di promozione sociale“, di seguito
denominata semplicemente Associazione.
L’Associazione utilizza quale acronimo “AUTISMANDO – APS”.
L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di
AUTISMANDO - APS.
L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari
opportunità tra uomini e donne.
L’Associazione fissa la propria sede a Brescia (BS).
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà
essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle
sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.
L’Associazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 2. Statuto
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
ARTICOLO 3. Finalità e attività di interesse generale
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo
svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, in via principale, delle seguenti attività di
interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328,
e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto
2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
In particolare l’Associazione si prefigge di fornire supporto alle persone con autismo ed ai loro familiari,
promuovendo la tutela dei loro diritti, favorendone la salute e l’integrazione sociale e si impegna nella
sensibilizzazione sulle problematiche legate all’autismo.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà:
a. Promuovere la tutela dei diritti delle persone con autismo, favorendo il dialogo tra le famiglie delle
persone con autismo e gli Enti erogatori di servizi, che devono garantire l’accesso a tali diritti;
b. Fornire supporto ai genitori o ai familiari di persone con autismo, condividendo informazioni ed
esperienze di vita;
c. Raccogliere e diffondere informazioni sulle problematiche relative all’autismo, anche con la
produzione diretta o la traduzione di materiali scientifici e divulgativi, con l’utilizzo di tecnologie di
comunicazione efficaci, con particolare attenzione alla tutela dei diritti e all’integrazione sociale delle
persone con autismo;
d. Raccogliere e diffondere informazioni relative alla transizione verso l’età adulta e alla condizione delle
persone adulte con autismo, quali, ad esempio, i percorsi di integrazione sociale e lavorativa e il
“dopo di noi”;
e. Organizzare direttamente, o in collaborazione con altri Enti ed Associazioni, iniziative, rivolte a
persone con autismo, di gestione del tempo libero in ambito ludico, motorio e sportivo;
f. Offrire sostegno, anche economico, a progetti ed iniziative che si rivolgono a persone con autismo,
promosse e realizzate da altri Enti del Terzo Settore;
g. Partecipare o organizzare direttamente ad eventi pubblici, convegni e iniziative di formazione sulle
problematiche relative all’autismo;
h. Partecipare o organizzare direttamente interventi di sensibilizzazione sulle problematiche relative
all’autismo, rivolte sia alla popolazione che a professionisti nell’ambito dei servizi sociali, sanitari,
socio-sanitari e scolastici;
i. Partecipare ad organismi, tavoli istituzionali, coordinamenti con Enti Pubblici o con altri soggetti del
Terzo Settore, che affrontino problematiche relative all’autismo;
j. Promuovere ogni altra iniziativa adatta ed utile al perseguimento delle finalità associative.
L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle,
intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti
attività di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere
attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di
natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al
pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
TITOLO II. ADERENTI
ARTICOLO 4. Ammissione
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti
del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per
realizzarle versando l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
In caso di adesione all’Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero
delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la
dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo
Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la
deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli associati.
Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso
il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere
comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.
In caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della
deliberazione, chiedere che sull’ istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile.
ARTICOLO 5. Adesione e attività di volontariato
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo,
fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea; in
particolare all’associato è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa, oltre che per l’approvazione del
bilancio d’esercizio.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto
espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono
del diritto di elettorato attivo e passivo.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato
dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.
L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione
può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, alle
condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite
il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra
natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento
del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la
sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.
L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o
regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne
escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
La deliberazione è comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro
degli associati.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione
della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della
deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
ARTICOLO 7. Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.
I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
TITOLO III. ORGANI
ARTICOLO 8. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) l’Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge.
Articolo 9. Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.
Articolo 10. Convocazione
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno
entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei,
di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata
per la convocazione.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di
seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli
associati.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Articolo 11. Assemblea ordinaria
All’Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:
a) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del
Segretario;
b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell’Organo di controllo;
d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;
e) la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
f) l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
g) l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle
Sezioni;
h) l’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli
21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
i) l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio preventivo;
j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea
Ordinaria.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà
degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
associati presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in
proprio o per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.
La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti
dell’Associazione.
Articolo 12. Assemblea straordinaria
All’Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:
a. la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
c. la devoluzione del patrimonio;
d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull’eventuale promozione
dell’azione di responsabilità nei loro confronti.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per
delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà
degli associati presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per
delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati
presenti in proprio o per delega.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono
deliberati dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in
seconda convocazione.
Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.
La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti
dell’Associazione.
Articolo 13. Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea
dei soci per la durata di tre anni.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non
abbia provveduto l’Assemblea dei soci.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni
preventivamente previste da apposito Regolamento.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà
dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti
fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed
il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più
anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza
limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea;
compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è
obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse
generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può
essere revocato con delibera dell’Assemblea.
La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua
adozione ed è immediatamente esecutiva.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può
adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal
caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima
riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell’intero
organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri
del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio
Direttivo.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici
o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Articolo 14. Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l’Assemblea, è eletto a
maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità
ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal
Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello
Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Articolo 15. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 16. Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.
Articolo 17. L’Organo di controllo
L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla
Legge.
L’Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.
L’Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell’Organo di controllo
durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le
categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento.
All’Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.
Titolo IV. PATRIMONIO E BILANCIO
Articolo 18. Risorse economiche
L’Associazione trae le proprie risorse da:
- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 117/17,
ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all’art. 85 del D.Lga.
117/17;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali
rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione.
Articolo 19. Patrimonio, contributi e convenzioni.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della
stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità
statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti
gli atti necessari per la stipula.
Articolo 20. Bilancio
Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei
proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e
gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve
essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai
limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento, nonché una breve
relazione sull’andamento economico – finanziario prefigurato.
Nei casi previsti dalla legge, l’associazione redigerà il bilancio sociale.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio
d’esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono
l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è
soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Articolo 21. Avanzi di gestione
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio
individuate all’art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità
sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto.
Articolo 22. Libri Sociali obbligatori
L’Associazione tiene:
- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo
il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza,
specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.
Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la
competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.
Titolo V. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Scioglimento
In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Associazione di Promozione Sociale secondo le determinazioni dell’Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Articolo 24. Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi
e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto,
sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali
da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo,
dal Presidente del Tribunale di Brescia.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro
novanta giorni.
Articolo 25. Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.