Autismando - Associazione Genitori Bambini con Autismo Brescia

Questo è il primo statuto di Autismando, registrato il 25/02/2003. A seguito delle novità legislative introdotte dal 2017, nell'assemblea straordinaria del 06/06/2019 è stato rivisto e modificato. Lo lasciamo comunque sul sito come una tappa importante della storia di Autismando.


STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIALE
GENITORI E FAMILIARI DI PERSONE CON AUTISMO
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
“AUTISMANDO”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I - Costituzione

È costituita l'Associazione denominata AUTISMANDO con sede a Brescia in via M. Tirandi n. 29

Essa avrà durata illimitata

Articolo 2 - Statuto

L'Associazione AUTISMANDO è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 28/1996, «Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo», della Legge n. 383/2000 recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 3 - Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza dì almeno la metà degli associati.

Articolo 4 - Oggetto e scopo

La presente Associazione esercita le attività in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse ed alle proprie iniziative nei seguenti ambiti:

rivolte sia ai soci che alla collettività e senza fini di lucro, alfine di realizzare scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, di cui. all'art.1, comma 2 della Legge Regionale n.28/1996.

TITOLO Il - ADERENTI

Articolo 5 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione i familiari di persone con autismo che ne facciano richiesta, ne condividano le finalità e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione che fosse stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’adesione di altre persone (fisiche o giuridiche per mezzo dei rappresentanti legali) non comprese nel precedente comma, sulla base di un loro fattivo impegno nei confronti delle problematiche dell’autismo, che condividano le finalità dell’associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota di adesione che fosse stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Chiintende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento entro il termine indicato, si intende che essa è stata accolta sulla base del principio del silenzio assenso. In caso di diniego espresso, il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a rendere comprensibile la motivazione di detto diniego.

Articolo 6 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi della stessa.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. E pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. E’ ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8 - Recesso

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

Articolo 9 - Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio adottata dal Consiglio di Amministrazione con le modalità disciplinate per le votazioni di cui al presente Statuto.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno all'Associazione, di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III - ORGANI

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione;

Articolo 11 - Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 12 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale) e del bilancio preventivo per il prossimo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 13 - Oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea:

Articolo 14 - Validità dell'Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

Articolo 15 - Votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di organizzazione se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e l’approvazione del bilancio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 16 - Il Consiglio di Amministrazione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell’Assemblea.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione nonché del Libro degli Aderenti.

Articolo 17 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’Assemblea dell’Associazione

Il Presidente dura in carica tre anni.

L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Associazione.

Il Presidente, per conto dell’Associazione, cura l’idonea pubblicità degli atti e dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 18 - Il Collegio dei Probiviri

L’Assemblea provvede, contestualmente all’elezione del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Collegio dei Probiviri, organo di garanzia interno, composto da tre componenti dell’Associazione, con il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione.

I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni. L’incarico di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di consigliere.

I Probiviri partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 19 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventano, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Articolo 20 - Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 21 - Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventano dal Consiglio di Amministrazione in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 22 - Bilancio

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell’Assemblea come disciplinato dall’articolo 12 del presente Statuto.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall’articolo 12 del presente Statuto.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 23 - Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) degli aderenti dell’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione che provvederà contestualmente alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e in caso di scioglimento il patrimonio che residua sarà devoluto ad altra associazione di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 25 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.



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