Il problema della disponibilità e qualità del sostegno scolastico come prerequisito rispetto
ai percorsi di integrazione scolastica è sempre stato al centro della nostra attenzione.
Siamo ben consapevoli che non è possibile ridurre la problematica dell'integrazione scolastica
alla semplice presenza dell'insegnante di sostegno ma la nostra esperienza ha evidenziato
in diverse situazioni (nel bene e nel male) l'importanza di questa figura.
Questi temi sono già stati oggetto di prese di posizione da parte di Autismando, ad esempio con
una lettera al Giornale di Brescia nel 2004
A fronte dei cambiamenti introdotti dal DCPM n. 185 del 23/02/06 "Regolamento recante modalità e criteri
per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289" e della Delibera Regione Lombardia n. 3449 del 7 novembre
2006 “Determinazioni sull’accertamento per l’individuazione dell’alunno con handicap ai fini dell’integrazione
scolastica” ci sembrava utile avere alcuni chiarimenti, per questo abbiamo inviato questa lettera:
Alla cortese attenzione
Regione Lombardia
Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale
Dr.ssa Rosella Petrali
Ufficio Scolastico per la Lombardia
Ufficio II - Nuovi ordinamenti scolastici,
diritto allo studio e servizio agli studenti
Dr. Aldo Genghi
Ufficio Scolastico Provincia di Brescia
Ufficio per l’Integrazione Scolastica
Dr.ssa Primarosa Bosio
ASL di Brescia
Servizio Disabilità
Dr.ssa Rosaria Venturini
E p.c.
altre Associazioni presenti
in Regione Lombardia
Oggetto: DCPM n. 185 del 23/02/06 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289" e relative procedure applicative - quesito.
Premessa
Siamo una Associazione di genitori di bambini con autismo della Provincia di Brescia;
in riferimento all’inserimento scolastico dei nostri figli, le caratteristiche della
disabilità di cui sono affetti pongono spesso difficoltà e gravi problemi alle istituzioni
scolastiche che non sempre sono in grado di offrire risposte di qualità.
La nostra esperienza quotidiana rileva come, a fianco di percorsi estremamente interessanti
e positivi (purtroppo però spesso legati alla singola persona o al singolo gruppo di lavoro
e non cultura condivisa e maturata dell’istituzione scolastica nel suo complesso), tuttora
esistano situazioni di “parcheggio” quando non, a nostro parere, di vera e propria violenza
nel momento in cui il bambino viene forzato a fare o vivere situazioni non rispettose del
suo essere autistico.
A fronte di questa situazione uno dei problemi che spesso si pone è la disponibilità di
personale di sostegno adeguatamente formato, sufficientemente stabile e con un monte ore
disponibile tale da rispondere alle necessità. Se sui primi due aspetti citati, formazione e
stabilità, vista la normativa relativa alla formazione delle graduatorie che prevede la
possibilità di accesso anche a personale non specializzato e l’ampio ricorso a incarichi
annuale o supplenze, ci risulta sia molto difficile ottenere risposte positive, vorremmo
almeno avere qualche elemento di maggior sicurezza rispetto al terzo punto considerato.
In particolare ricordiamo che il caso dell’autismo rappresenta una delle situazioni in cui
è spesso necessario un affiancamento in deroga che garantisca il rapporto 1:1.
In tal senso:
Rilevato che il DCPM n. 185 del 23/02/06 prevede all’articolo 4 che “L'autorizzazione
all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' disposta dal dirigente preposto all'Ufficio
Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravita' di cui
all'articolo 2, comma 2 del presente decreto”, subordinando quindi la possibilità di attribuire
posti di sostegno in deroga all’esistenza della certificazione con specifica di handicap grave
ai sensi della L. 104 art.3;
Preso atto che la successiva Delibera Regione Lombardia n. 3449 del 7 novembre 2006
“Determinazioni sull’accertamento per l’individuazione dell’alunno con handicap ai fini
dell’integrazione scolastica” prevede che “i primi accertamenti da effettuarsi secondo le nuove
procedure sono gli accertamenti di bambini disabili di nuova individuazione per l’anno scolastico
2007/2008” escludendo quindi i bambini/ragazzi già iscritti e certificati con il precedente sistema
Si ritiene che l’applicazione letterale di quanto disposto dalla normativa impedirebbe la
richiesta di copertura in deroga per i bambini già certificati con il sistema precedente, mancando
il requisito, previsto dal DCPM n. 185/2006, art. 4, dell’esistenza della specifica certificazione
di gravità ai sensi dell’art. 3 L. 104. Peraltro tale situazione potrebbe avere ricadute anche
rispetto eventuali contenziosi legali, ormai numerosi a livello nazionale (si veda, ad esempio,
la sezione Sentenze del sito Educazione&scuola
o l’articolo pubblicato su Informautismo n. 14 “Giurisprudenza relativa al diritto all’educazione dei
minori con disabilità grave”) in quanto, ai sensi del DCPM n. 185/2006 , porrebbe il Ministero della
Pubblica Istruzione nella condizione di motivare la mancata assegnazione di risorse aggiuntive con
l’assenza della certificazione prevista dall’art. 4 e la famiglia, in quanto attore della domanda
di certificazione ai sensi dell’art. 2 comma 1, in condizione di inadempienza.
Con la presente quindi si chiede attraverso quali procedure si intenda intervenire per le situazioni di bambini/ragazzi in condizioni di gravità ma in assenza della certificazione specifica, in quanto non richiesta ai sensi della Delibera Regione Lombardia n. 3449 del 7 novembre 2006, al fine di garantire la possibilità di accesso alle risorse necessarie.
Ringraziando per la cortese attenzione, in attesa di Vs. comunicazioni si porgono distinti saluti e si coglie l’occasione per i migliori auguri di buon anno.
Il Presidente di Autismando
Paolo Zampiceni
Ad oggi questa richiesta di chiarimenti non ha avuto ancora alcuna risposta ed è triste rilevare come ciò riguardi proprio quelle istituzioni che sottolineano costantemente e con particolare enfasi la "centralità della famiglia"
Su questo scenario inoltre si inserisce anche quanto disposto dall'art. 1 comma 605 lett. “b” della Legge Finanziaria 2007 che prevede "il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi"
Fatto salvo che fra i soggetti in gioco non compare la famiglia, se da un lato la previsione del superamento del rapporto 1-138 è, a nostro parere, un dato positivo perchè potrebbe, ad esempio, contribuire a far superare il problema delle suplenze annuali (circa il 50% del personale di sostegno) permettendo così una maggior continuità, dall'altro restano forti incertezze su come questa norma troverà applicazione in una fase come l'attuale caratterizzata da limitazioni delle risorse economiche (colpisce a riguardo ricordare che nel precedente testo della finanziaria era inserita come comma n. 265 nel capitolo degli interventi per la riduzione della spesa)