Dopo il Tar Lazio che ha annullato il provvedimento che costituiva classi con più
di 20 alunni di cui due con disabilità e dopo le reiterate ordinanze dei Tribunali Civili
e del TAR Molise che aumentano le ore di sostegno, ingiustificatamente ridotte, anche il
TAR Lombardia , Sezione di Brescia, con Ordinanza del 29 Ottobre 2007, il cui testo è
rinvenibile sul sito http://www.autismando.it ,
ha sospeso i provvedimenti di riduzione delle ore di sostegno.
Questa Ordinanza è importante perché va oltre la decisione molisana, in quanto non si
limita a sospendere la riduzione delle ore solo nei confronti dei ricorrenti, ma investe
la normativa regionale che, come atti presupposti, ha determinato tale riduzione.
E' bene premettere che all'inizio dell'anno la Cassazione con un'interpretazione
discutibile dell'art 7 della l.n. 205/00, operata con propria Ordinanza n.144/07, aveva
affermato la competenza esclusiva dei TAR per le controversie concernenti i servizi
pubblici; ciò significa che i TAR sarebbero competenti a conoscere non solo degli
interessi legittimi, ma anche dei diritti soggettivi, come sono quelli degli alunni
con disabilità, all'integrazione scolastica. Sino ad allora, trattandosi di diritti
soggettivi, erano stati sempre i tribunali civili ad intervenire anche con provvedimenti
d'urgenza per assegnare un maggior numero di ore a seguito dei tagli operati dagli Uffici
Scolastici Regionali. Con la decisione della Cassazione, resa addirittura a Sezioni unite,
i cittadini dovrebbero rivolgersi solo ai TAR che non possono emettere provvedimenti d'urgenza
nei confronti di atti negativi, ad es. rifiuto di aumento di ore di sostegno.
Però da allora in poi, i ricorrenti che si sono rivolti ai TAR non hanno seguito la
solita procedura di diffidare l'amministrazione ad aumentare le ore di sostegno e di
impugnare quindi il silenzio-rifiuto, ma hanno direttamente impugnato il provvedimento
che riduceva le ore di sostegno, ottenendo così la sospensione di tale provvedimento e
l'ordine all'amministrazione di adeguarsi alla decisione.
Nel caso del TAR Lombardia, la situazione è ancora più interessante.
Infatti la riduzione di ore di sostegno di alcuni alunni era stata determinata da un
provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale che, accogliendo un orientamento interno
del Ministero della P.I. di fine Luglio, stabiliva che per l'a.s. 2007/08 non sarebbero
aumentati i posti di sostegno assegnati l'anno precedente, anche se fosse aumentato, come
di fatto è avvenuto, il numero dei nuovi iscritti con certificazione di handicap.
A questo punto l'Ordinanza del TAR Lombardia, avendo sospeso l'efficacia del provvedimento
dell'Ufficio scolastico regionale, fa venir meno non solo gli atti presupposti, lesivi dei
diritti dei ricorrenti, ma del ridotto numero di ore di sostegno di tutti gli alunni
lombardi con disabilità che hanno subito la riduzione.
Pertanto, anche senza richiesta degli interessati, l'Ufficio Scolastico Regionale dovrebbe
provvedere automaticamente al ripristino nei loro confronti del numero di ore dello scorso
anno ed all'attribuzione di nuove ore ai nuovi iscritti.
Probabilmente l'amministrazione interporrà appello contro la sospensiva; ma la sentenza
di merito, stando alle premesse, dovrebbe essere ormai di pieno accoglimento dei ricorsi.
Probabilmente l'Amministrazione interporrà appello anche contro la sentenza di merito; ma
l'orientamento del Consiglio di Stato non sembrerebbe dover contrastare quello del TAR
Lombardia. Infatti, come già in precedenza il TAR Lazio, anche il TAR Lombardia segue il
criterio secondo cui il sostegno didattico è l'unica risorsa che possa soddisfare il
diritto allo studio degli alunni con disabilità, costituzionalmente garantito.
In verità risorse ve ne sono altre, sia di carattere non didattico, come gli assistenti
all'autonomia o alla comunicazione, forniti dagli Enti locali, sia di carattere didattico,
come gli insegnanti curricolari.
Ma l'Amministrazione non è in grado di dimostrare che i docenti curricolari sono formati
per prendersi cura didattica dell'integrazione, poiché non esiste un obbligo di
formazione di questo personale né a livello iniziale universitario, né in servizio.
Fino a quando l'Amministrazione non si adopererà seriamente a questa formazione, dimostrandolo
coi fatti, tutti i Tribunali sia civili che amministrativi continueranno a condannarla a
dare sempre più ore di sostegno.
Questa omissione formativa rende l'Amministrazione scolastica la più importante responsabile
dell'aumento delle ore di sostegno, contribuendo così al perpetuarsi della delega
dell'integrazione ai soli docenti per il sostegno ed all'inquinamento dei principi
dell'integrazione che fin dall'inizio, si era basata sulla presa in carico del progetto
di integrazione da parte di tutti i docenti della classe, sostenuti dai docenti
specializzati.
Speriamo che questa e le altre decisioni della Magistratura precedenti e successive diano
all'Amministrazione la spinta volitiva ad intervenire sulla formazione di tutti i docenti;
diversamente, la nomina degli insegnanti di sostegno avverrà sempre più tramite sentenze
e verrà irrimediabilmente leso il valore pedagogico-didattico corale dell'integrazione.